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Convegno del 21 gennaio 2005

31/05/2005

Relazione del presidente del Comitato di promozione etica

Prof. Romeo Ciminello

IL PASSAGGIO DA COMITATO DI PROMOZIONE A SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE ETICA:

DUBBI E PROSPETTIVE SULLA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLA CERTIFICAZIONE ETICA

 

1.      Introduzione

Innanzitutto vorrei esprimere il mio grazie al Magnifico Rettore di questa prestigiosa Università, alla Società Data Ufficio SpA ed al suo Presidente Dr. Cesare Righi, che con il suo contributo ne ha sostenuto lo svolgimento, al Dr. Roberto Messina che dimostrando una profonda sensibilità umana ha accettato di moderare il dibattito ed infine a tutti voi che avete voluto dimostrare con la vostra presenza, così difficile in questa nostra città, sia per l’ora, sia per la centralità del luogo. A tutti grazie.

Io ho il compito del Presidente, vale a dire del responsabile dell’iniziativa e pertanto anche della sua spiegazione. Per questo molto brevemente cercherò di tratteggiare le linee portanti e spiegare il significato di questa manifestazione su cui poi tutti sono chiamati, senza preclusione alcuna a  partecipare al dibattito.

 

2.      Il perché del convegno

Innanzitutto per dimostrare che il progetto del Comitato sta andando avanti e come più volte esplicitato  trova come  suoi primi partners ideali l’Università Gregoriana e Banca Etica. Non per niente il Consiglio scientifico del Comitato è formato da diversi professori della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia università Gregoriana  e il Comitato è socio effettivo di Banca Etica. Tale scelta però non  è stata casuale, ma fortemente voluta perché dettata dalla convergenza di obiettivi etici apertamente dichiarati e perseguiti con coerenza.

La Società di certificazione etica si collocherebbe quindi in una realtà dinamica di trait-d’union fra due versanti:

1.      da una parte il sistema ontologico, che parte dalle necessità del proprio io, del singolo, dalle sue libertà individuali, dalle sue capacità, dalle sue convinzioni e dalla sua voglia di fare o no;

2.      dall’altra, il sistema etico che misura le proprie decisioni e le proprie azioni sui bisogni dell’altro, cercando in ogni frangente, anche se con estrema difficoltà, di veicolare fiducia. Non però quella “strombazzata” dal marketing e veicolata attraverso i mass media, ma quella fiducia che si trova nel silenzio della solidarietà, nella certezza che il comportamento rispettoso dei diritti, attento ai bisogni degli altri, ripaga sempre, anche quando non lo si riuscirebbe a credere.

Quindi una sintesi di natura umana solidale, di interno ed esterno, di io ed altro che rinnova le relazioni tra gli esseri creando comunità.

Per intrecciare di nuovo questo tessuto di fiducia occorre credere e farsi promotori di principi che pur se universali, non da tutti sono condivisi, semplicemente perché non si fondano sulla legge del tornaconto individuale e rifiutano le strutture di peccato tanto care al sistema attuale che io chiamo capitalistico turbo-cognitivo.

Ecco la ragione che ci ha spinti a scegliere questi argomenti e più specificamente:

1)      la formazione della coscienza etica che attraverso il Comitato e l’Università Gregoriana, diviene un imperativo che impone di lavorare verso un orientamento di coscientizzazione a diversi livelli. L’attività specifica per orientare verso la coscientizzazione etica è insegnare a riconoscere i propri limiti, è insegnare che l’uomo grazie al proprio senso di responsabilità riesce anche a comprendere in maniera positiva ciò che spesso finora è stato visto e proposto solo in maniera negativa: vale a dire che l’uomo deve avere il coraggio della propria umanità e deve capire che la propria libertà  non finisce dove comincia quella dell’altro, bensì comincia da quel limite per guidare scelte democratiche rispettose dei diritti, e non impositive di regole perché dettate a volte da presunte maggioranze. Il consenso cosciente sulle scelte quindi e non il semplice schieramento, perché solo così si cresce in un ambito rispettoso dei diritti e delle libertà. Il criterio guida deve essere la comprensione delle ragioni dell’altro ed il mezzo deve essere il dialogo sincero e leale tra esseri umani che competono per raggiungere, nella maniera reputata migliore, il bene comune.[1]

2)      Significato della creazione della Società di certificazione Etica, questa organizzazione innanzitutto deve essere giustamente inquadrata, non si pone come giudice, non emette sentenze, bensì prende atto di realtà e di decisioni espresse da coloro che la sceglieranno come riferimento etico nella sfera socio-politico-economica. La Società di certificazione etica deve essere vista come referente super partes, non legato né a vincoli contrattuali e né a obblighi di pubblica utilità tradizionalmente intesi. La Società è elemento identificativo di una realtà nella quale si coagulano interessi generalizzati di uomini e organizzazioni, le più disparate, che ritengono però il vincolo etico come elemento primario di un sano equilibrio economico, sociale e politico che si sviluppa ordinatamente solo in un ambiente di solidarietà e di sussidiarietà e quindi di responsabilità per uno sviluppo integralmente umano. Una vera e propria Società per azioni perché non crediamo al cosiddetto no-profit strumentale, vale a dire che per noi esiste solo il profit etico, come misura dello sviluppo e riteniamo che qualsiasi organizzazione anche detta no-profit, debba essere mutata in organizzazione di profit-etico, vale a dire di costruttore di valore aggiunto e quindi di ricchezza anche e non solamente in senso prettamente economico. Quindi la Società è l’evoluzione statutaria del Comitato ed opererà in maniera singolare rispetto all’esistente, per la diffusione della responsabilità sociale e della promozione etica delle imprese. Con ciò non significa che il Comitato ora e la Società poi si terranno fuori dal contesto di riferimento, anzi faranno del tutto per essere presenti per cercare di incidere nella definizione più concreta ed attendibile della responsabilità, come formulata dalla Dottrina Sociale della Chiesa, vale a dire la solidarietà. A tale proposito mi fa piacere annunciare tre cose,:

a)      la prima è che entro la prima metà di quest’anno, probabilmente giugno, vista la progressione del numero di membri del Comitato,  verrà creata la Società di certificazione etica;

b)      la seconda è che faremo domanda di partecipazione alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Fondazione costituita con la legge finanziaria all’art. 160. Poiché il testo recita che “Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità” e che “La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori”. Mi sembra che noi non possiamo mancare per dare il nostro contributo in termini di promozione etica;

c)      la terza è che la Società  Data Ufficio, per mezzo del suo Presidente, Dr. Cesare Righi, che ha contribuito con il proprio sostegno allo svolgimento di questo convegno, ha confermato di voler fare da battistrada e quindi da modello, nel percorso di certificazione etica che la Società intende promuovere.

A questo punto mi sembra giusto illustrare quale sarà il percorso per la certificazione etica dell’impresa adottato dalla Società.

 

SCHEMATIZZAZIONE DEL PROGETTO

(Responsabile del Gruppo di Lavoro Finanza etica: Prof. Romeo Ciminello)

 

            Il progetto prevede che il Comitato si trasformi in Società. Nell’ultimo Consiglio direttivo si è stabilito che il Comitato si chiuderà e ritrasformerà, al raggiungimento del numero di 120 membri, i quali saranno invitati a sottoscrivere il capitale minimo per la creazione di una società per azioni.

La sottoscrizione che avverrà per atto pubblico sarà riservata ai soli soci promotori, vale a dire ai partecipanti al comitato. I cui obiettivi devono coincidere con quelli dell’oggetto del Comitato. La Società sarà costituita, con un meccanismo di finanza etica ad accumulazione di proventi, che deterrà la maggioranza del capitale ed opererà in maniera indipendente, ma sempre sotto il controllo dei soci fondatori.  La restante parte di azioni verrà  offerta alle imprese che vorranno seguire il percorso di certificazione etica, con il sistema della cosiddetta “public company” .

La schematizzazione potrebbe essere così indicata:

 

 

SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE ETICA S.P.A.

 

 

 

N. azioni 120.000

Soci:

Comitato 58,34% pari a 70.000 azioni da 1,00 euro ciascuna

Il Comitato è formato da persone fisiche e anche enti di chiara impostazione etica.

Restante 41,66% suddiviso tra: diverse imprese in pacchetti di azioni da 1,00 euro ciascuno

Le azioni sono ad accumulazione di proventi e la distribuzione degli utili dopo il raggiungimento di una determinata percentuale avverrà con la distribuzione di quote di un fondo comune di investimento creato ad hoc.

Capitale d’impianto: Euro 1.000.000,00

 

 

ORGANIZZAZIONE:

 


                                                                          SOCIETA’ DI C.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          Società accreditante (A)                 Università (B)              Società di consulenza (C)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           Impresa richiedente la certificazione etica

 

 


Procedura:

Domanda alla Società di C.E., da parte dell’impresa che desidera certificarsi eticamente;

indicazione dell’ente accreditante;

individuazione del personale da iscrivere a formazione;

scelta della società di consulenza;

registrazione e deposito degli impegni;

attestazione dell’ente accreditante;


rilascio del logo

 


Osserviamo ora gli attori:

 

La Banca:

funge da tesoriera della Società;

può erogare mutui e prestiti finalizzati alla certificazione etica

emette obbligazioni mirate per finanziare le certificazioni;

può istituire un fondo chiuso per finanziare P.M.I. che si certifichino a livello etico, per mezzo dell’acquisto di quote del fondo.

 

La Società Accreditante:

Organismo o impresa (possibilmente indicata dall’Associazione di categoria cui appartiene l’impresa richiedente la certificazione) che, o già riconosciuta dalla Società C.E. oppure che dopo aver effettuato un percorso di preparazione etica presso l’Università sarà  accettata e riconosciuta dalla Società di C.E., come accreditante;

essa è incaricata di accertare e di verificare che esistano e siano mantenute le condizioni di impegno per ottenere il rilascio della certificazione, dopo aver ricevuto pubblico mandato di riconoscimento funzionale dai rappresentanti dell’associazione di categoria, nei confronti di ciascun aderente.

 

La Società di Consulenza:

Organizzazione riconosciuta dalla Società di C.E.

scelta tra le società di rating etico che ne condividano le finalità, per l’attuazione

delle condizioni necessarie al rilascio della certificazione etica,  condizioni che saranno verificate dalla società accreditante.

 

L’ Università:

Università riconosciuta dalla Società di C.E. come idonea all’insegnamento ed alla formazione

etica di management e di dipendenti, abilitata al rilascio di diplomi, certificati e attestati di formazione etica.

L’Università può agire in collaborazione e in regime di convenzione con enti ed organismi riconosciuti dalla Società C.E..

 

Interesse dell’Impresa a certificarsi eticamente:

acquisizione di uno status che le permette di ottenere un vantaggio competitivo a livello commerciale;

miglioramento del rating in termini di Basilea 2 in termini di affidamento

maggiore credibilità nell’emissione di proprie obbligazioni presso i risparmiatori in quanto potrà assumere la qualifica di “emittente etico”, qualifica rilasciata alle imprese che ottengano una certificazione etica da un organismo riconosciuto a livello internazionale;

acquisizione del diritto ad usufruire dei fondi messi a disposizione dalla CEE e dal Ministero del Welfare;

possibilità di accedere ad un finanziamento etico per l’attuazione del progetto di certificazione.

 

Componenti della Società di C.E.

Presidente;

Consiglio di Amministrazione;

Direttore generale;

Membri di segreteria;

Responsabili di Area;

Consiglio scientifico;

Senato deliberante;

Stagisti  e studenti;

 

Vediamo come si differenzia l’iter della certificazione etica rispetto a quello del bilancio sociale:

 

 

Iter per la certificazione etica:

 

q       revisione dello statuto in termini etici:

-          recepimento di principi etici  di riferimento

-           inserimento  di clausole specifiche riguardanti la responsabilità, misurazione e il controllo dei rischi;

-          inserimento di clausole concernenti il  comportamento etico  nelle decisioni e nei rapporti societari;

-          inserimento di precise responsabilità etiche in capo all’organo amministrativo e ai diversi livelli di management

-          inserimento di precise assunzioni di responsabilità relative all’emissione di strumenti finanziari, all’eticità delle scritture contabili ed alla redazione del bilancio etico

-          l’assunzione di obiettivi etici specifici  per categoria di attività

 

q       percorsi formativi  specifici per il personale ai diversi livelli:

-          formazione etica specifica per gli Organi amministrativi;

-          formazione etica accreditata per configurazione professionale  del top e middle management

-          formazione etica qualificata per tipo di professionalità

-          formazione di sensibilizzazione generalizzata, con richiami temporali

 

q       individuazione degli stakeholders:

-          esterni  alla realtà economica

-          interni  alla realtà economica

-          di rilevanza socio-politico-economica

-          questionario dei rischi

-          coefficienti di misurazione etica

-          metodologia di calcolo del risultato

     

q       definizione della struttura finanziaria e degli indici di riferimento:

-          definizione dello schema di attività e di passività

-          trasparenza di obblighi per sezione

-          indici di struttura, di tesoreria e di circolante netto

 

q       definizione  del fabbisogno netto per adeguamento etico:

-          evidenza di capitale proprio per finalità

-          evidenza di capitale di terzi per finalità

 

q       dichiarazione di impegni, condizioni e tempi con ciascun stakeholder :

-          schema standard di regolamento di gestione per categoria d’impresa

-          valore del codice etico e rilevanza del bilancio sociale

-          condizioni prioritarie e condizioni aggiuntive

-          tempi di attuazione

 

q       attivazione del periodo di adeguamento di concerto con la società di consulenza:

-          planning  delle attività

-          tempi e metodi di adeguamento

-          protocollo di accreditamento

-          impegni di deposito e pubblicistica

 

 

 

     

q       deposito e registrazione degli impegni:

-          protocolli di deposito e registrazione

-          luogo di mantenimento e consultazione

-          decorrenza e validità

-          sospensioni  e procedure di trasparenza

     

q       definizione dei tempi per la redazione del bilancio etico:

-          inserimento dei risultati nella Nota integrativa al Bilancio o nella relazione degli amministratori

-          tempi di redazione e formalità

 

q       richiesta di verifica alla società accreditante:

-          protocollo di accertamento

-          certificazione di accreditamento

-          dichiarazione positiva o negativa di conformità

 

q       rilascio del Logo:

-          formalità pubblicistiche

-          modi d’uso, privilegi ed esclusività

 

q       Iscrizione nella “rosa delle imprese etiche”:

-          albo delle imprese e termini di iscrizione

-          sanzioni e sospensioni

-          avviso di trasparenza

-          spazi mediali  di pubblicità

 

q       Procedura etica: conoscenza tecnica, coscienza etica, trasparenza e censura sociale:

-          attestazione delle conoscenze tecniche e delle expertise

-          attestazione della formazione della coscienza  sulle responsabilità etiche

-          procedure prudenziali di trasparenza

-          censura sociale e procedimenti di recupero

 

Sanzioni al comportamento

Al mancato rispetto degli impegni presi e depositati presso la Società di C.E.

Lo stakeholder inizia la procedura di “avviso di trasparenza” presso la Società di C.E.

La Società verifica l’esistenza dell’impegno e dei termini dello stesso  e li notifica al trasgressore indicando tempi e termini per redimere la controversia

In presenza di trasgressione accertata rende pubblico l’accaduto sui mass media a tal scopo designati

sospensione dell’impresa dalla “rosa delle imprese etiche”

interdizione definitiva all’ente accreditante di continuare l’attività, all’accertamento di casi di corruzione;

indicazione dei tempi necessari per l’accettazione di un nuovo ente accreditante per la categoria

procedura di recupero dell’impresa sospesa, attraverso un percorso di approfondimento etico mirato.

 

Costo della certificazione: Euro XX.000,00

Il finanziamento viene erogato dalla banca aderente (o Banca Etica) su lettera di contratto, tra Società di C.E. e impresa richiedente, contenente le condizioni per accedere al finanziamento mirato.

La procedura non prevede l’erogazione diretta del finanziamento all’impresa richiedente, bensì il pagamento delle fatture emesse dall’Università e dalle società di consulenza e accreditamento presentate a s.a.l..

Quando viene autorizzato il finanziamento la Banca Etica accredita immediatamente un X% della somma alla Società di C.E. e con il rimanente importo vengono pagati gli enti (A) (B) e (C).

Gli enti (A) (B) e (C), retrocedono una percentuale minima (1%) alla Società di C.E.

La Società di C.E., copre le proprie spese e deposita gli importi ricevuti in un conto della Banca.

 

 

Conclusione:

Poiché la procedura suesposta qualifica lo status dell’impresa che entra nella rosa delle imprese etiche, dandole anche delle prerogative a livello legale, la procedura di bilancio etico dovrà essere oggetto di una legge che renda obbligatorio, almeno per tutte le aziende quotate in borsa, di effettuare il bilancio etico e di inserirne i risultati nella N.I. o nella relazione degli amministratori, indicando esattamente il rispetto dei tempi ed il valore aggiunto distribuito  secondo una misurazione di coefficienti relativi alla  riduzione dei rischi in rapporto ai costi sostenuti nel periodo di tempo stabilito.

Riguardo al progetto di legge, c’è da dire che siamo stati anticipati dal parlamento, che proprio un paio di giorni fa ha adottato l’emendamento di cui prima ho accennato, istituendo la categoria degli “emittenti etici”. Noi comunque continueremo a batterci affinché tutte le società quotate in una borsa, italiana e speriamo presto europea, debbano fare il bilancio etico, come condizione per essere quotati su un mercato regolamentato.

Ciò ritengo che sia a salvaguardia dei risparmiatori chiamati ad investire il proprio risparmio nelle prospettive di profitto e di sviluppo che la società quotata propone. Pertanto non che la certificazione etica possa mettere al riparo da perpetrate malversazioni, però serve da discriminante oggettiva per la scelta non solo degli investimenti, ma anche per indirizzare i consumi.

E’ chiaro che tale realtà sarà poi estesa agli enti pubblici ed alle realtà politiche, nonché alle aggregazioni sociali.

 

LAVORO PRECARIO

Tra le attività che il Comitato sta promuovendo c’è anche la tutela dei diritti del lavoratore precario, che indicheremo qui come co.co.co. per brevità e per semplicità di esposizione, tanto per comprenderci subito anche se sappiamo che tale figura contrattuale non esiste più e che è operativa la nuova disciplina per il lavoro che prevede il lavoro a tempo parziale, (part-time) il lavoro in coppia (job sharing), il lavoro a contenuto formativo, il lavoro a progetto, e la disciplina per l’amministrazione del lavoro (staff leasing).

L’attuazione del decreto legislativo 276 del 23 ottobre 2003, prevede inoltre molti rinvii (alla contrattazione collettiva) per la definizione e completamento del quadro normativo.

Poiché l’attuale legge sul lavoro conosciuta sotto il nome di Legge Biagi, ha rivoluzionato in maniera copernicana la realtà normativa del rapporto di lavoro introducendo nuove figure di rapporto professionale che fino alla sua introduzione non erano accettate dalla legislazione sociale, se non in casi del tutto eccezionali, il Comitato ha inteso fare una riflessione.

Innanzitutto ciò che più risalta delle incongruenze della legislazione  promulgata sono tre punti, contraddittori:

1)      la contemporanea volontà di assumere maggior numero di giovani e l’incentivo agli anziani di ritardare il proprio pensionamento;

2)      la necessità di flessibilità nel licenziamento delle maestranze per garantire l’aumento delle opportunità occupazionali;

3)      la precarietà del lavoro divenuta elemento portante della competizione delle aziende, ma anche della destrutturazione sociale del futuro dei lavoratori.

Il problema di fondo che rilevava il Nobel Franco Modigliani nel convegno sulla Globalizzazione tenutosi a giugno del 2000 presso la Banca di Roma era che “in Italia il problema di fondo è la mancanza di capacità nel creare posti di lavoro”, Modigliani asseriva in quella sede, che mentre gli USA avevano una classe dirigente in grado di assorbire le ondate disoccupazionali con la creazione di nuovi posti di lavoro anche se in settori diversi, ciò lo riteneva impossibile in Italia.

La sparizione del concetto di “posto di lavoro” ci pone l’interrogativo di come sostituirlo.

E’ vero che è cambiato il sistema e che per contenere l’impatto competitivo dei paesi emergenti come la Cina, il Brasile, l’India e il Pakistan, invece di imporre loro il rispetto dei medesimi diritti conquistati nel mondo occidentale dopo anni di aspre lotte, abbiamo noi gettato alle ortiche quanto avevamo conquistato in termini di guarentigie sociali.

Pertanto il lavoro precario pare divenga il rapporto di lavoro, modello di riferimento, verso il quale convergeranno tutti gli altri rapporti.

Analizziamo cosa significa concettualmente in termini concreti il lavoro precario:

1)      assoluta impersonalità del lavoratore;

2)      abbandono progressivo della necessità di contrattazione collettiva;

3)      disparità della forza contrattuale;

4)      rapporto di lavoro sbilanciato sulla parte economica rispetto a quella normativa;

5)      assenza o perdita progressiva di guarentigie sociali, specialmente in malattia e puerperio;

6)      assenza di orario di lavoro e mancato pagamento dello straordinario;

7)      assenza di certezza retributiva ricorrente;

8)      precarietà spinta nel rapporto di lavoro;

9)      perdita di certezza reddituale;

10)  perdità di credibilità creditizia.

Il consolidamento dei concetti sopra enunciati comporta il progressivo sfaldamento non solo della classe lavoratrice, ma anche della classe imprenditrice non in grado di gestire rapporti in regime di instabilità.

Ciò si chiarirà soltanto nel momento in cui il cosiddetto down-sizing comincerà a mietere vittime in un contesto di globalizzazione esasperata. Il susseguirsi delle scissioni di ramo d’azienda ed il progredire delle cessioni e delle fusioni delle nuove aziende, saranno destinati a creare dei vuoti di professionalità che il management attuale e prospettico, non sembra in grado di poter gestire.

Certi di quanto enunciato si ritiene necessaria la formulazione di una nuova impostazione che tenda a salvaguardare nel breve periodo le istanze umane dei lavoratori, come il desiderio di costruirsi una professionalità, di potersi formare una famiglia, di poter comprare una casa, di poter avere accesso al credito, di poter contare su una continuità reddituale autodeterminata, che non sia un ammortizzatore sociale, ma una partecipazione attiva, da parte di tutti coloro che beneficiano della innovazione apportata dalla legge Biagi (ovvero legge delega 30/03).

Infatti la riforma del lavoro è stata portata avanti nell’ipotesi teorica che porterà benefici ed utilità a chi vi rientra, vale a dire tutta una serie di soggetti ad iniziare dallo stato ed enti territoriali, sino ai datori di lavoro e poi via via ai singoli lavoratori.

Certo, esprimere un parere, ulla legge e sui suoi benefici, è ancora difficile e sicuramente prematuro in quanto il tempo di funzionamento è troppo esiguo, però ciò non toglie che una riflessione sugli impatti che le tante novità introdotte porteranno soprattutto a livello umano, su questi cosiddetti precari, vada comunque effettuata.

Riguardo al tema della flessibilità del lavoro e la continuità reddituale, la proposta del Comitato è quella di individuare un meccanismo, da portare avanti a livello di progetto di legge, ovviamente dopo ampi approfondimenti con un tavolo concertato, che permetta anche ai “precari”, soprattutto giovani, di ottenere credibilità ed accesso al credito.

La precarietà del lavoro è divenuta, dopo l’introduzione della nuova legge (cosiddetta legge Biagi) un vero  problema esistenziale: non esiste più nessuna certezza, la precarietà del lavoro implica anche una precarietà di vita. Di sicurezza sociale, di rapporti umani e una precarietà creditizia che distrugge le aspettative future dei giovani.

La nostra ipotesi origina dalla teoria che il cambiamento apportato dalla nuova normativa crei utilità. Tant’è vero che da una ricerca dell’Isfol emerge che “tra chi dichiara di essere a conoscenza della legge, circa tre soggetti su dieci ritengono che sarà in grado di produrre una riduzione dei costi del personale e che uno su quattro dichiara che consentirà una maggiore facilità di inserimento di nuovi lavoratori e una maggiore facilità nella copertura dei ruoli e dei picchi di lavoro.” Quindi se c’è una utilità, la stessa deve creare dei ritorni anche per coloro che soffrono la “precarietà”.

Le figure contrattuali sopraccennate stanno diffondendosi e da un iniziale monitoraggio anche se parziale svolto dall’Isfol, emerge che nelle imprese in cui esiste una conoscenza della legge e perciò delle nuove figure contrattuali, il part-time, è utilizzato per il 19%, il contratto di inserimento per il 14%, il lavoro occasionale accessorio per il 9% ed infine il lavoro a progetto per il 7%.

Se nel secondo trimestre dello scorso anno gli occupati totali erano pari a 22 milioni e 438 mila, con un incidenza di donne occupate pari al 45% e di occupati stabili pari al 63% per un totale di 14 milioni e 200 mila persone, il plotone degli occupati a tempo determinato aveva fatto lo stesso, con un andamento crescente  in maniera pressoché costante dal 1993 al 2000. In termini percentuali si stima che l’incidenza del lavoro temporaneo sul totale dell’occupazione dipendente sia passata dal 6,2%  a oltre il 10% del totale degli occupati dipendenti nel 2000. Ciò significa che il totale dei lavoratori temporanei, che nel frattempo è aumentato, si potrebbe attestare intorno ai 2,5 milioni di persone.

Ovviamente oltre ad essere il 10% della popolazione attiva, rappresenta anche un consistente numero a livello di reddito introitato, o reddito perso per temporanea, o frizionale disoccupazione. Posto che lo stipendio medio mensile di un lavoratore precario, sia pari a circa  euro 1.000,00 al mese e poniamo che il periodo di disoccupazione possa essere computato in media in circa tre mesi di fermo, la mancata prestazione determina una diminuzione dell’introito totale pari a Euro 3,000 x 2.500.000 = 7.500.000.000,00 (7,5 miliardi di euro).

Poniamo che la spesa media mensile sia così suddivisa:

24,7% abitazione,                                                                   euro     247,00

19,4% alimentazione e bevande,                                                       194,00

14,3% trasporti,                                                                               143,00

11,1% altri beni e servizi,                                                                  111,00

 6,8% abbigliamento e calzature,                                                         68,00

 6,4% mobili elettrodomestici e servizi per la casa,                               64,00

 4,9% tempo libero, cultura e svaghi,                                                   49,00

 3,8% sanità.                                                                                      38,00

 8,6 liquidità                                                                                        86,00

Totale[2]                                                                                          1.000,00

E se generalizzando, consideriamo che un lavoratore stabile accede di solito ad un credito bancario in termini di affidamento medio pari a circa una volta e mezzo il proprio stipendio mensile, ciò dovrebbe essere anche per il precario. Poniamo per esempio, che il lavoratore precario abbia contratto un mutuo a 20 anni con pagamento mensile per l’importo di euro 1.029,00, necessiterebbe di un affidamento pari a euro 3.087,00 che moltiplicato per 2,5 milioni di persone darebbe un totale di Euro 7.717.500.000,00.

Le cifre sembrano essere chiare e allora come costituire questo fondo?

Con la partecipazione di ciascuna entità sopraccennata per la sua percentuale di utilità indotta.

Poniamo che lo Stato, introiti utilità, diciamo risparmi per ciascun precario il 3% del suo stipendio mensile pari a  Euro 30,00; che la Regione risparmi uno 1,50%, pari a euro 15,00; che la Provincia risparmi 1% pari a 10 euro e che il comune risparmi lo 0,50% pari a 5 euro; infine che il datore di lavoro contribuisca per un 7% pari a 70 euro e che il lavoratore precario contribuisca per un 3% pari a 30 euro.

Ipotizziamo che ciascun ente territoriale contribuisca per la metà dell’importo risparmiato e che il datore di lavoro ed il lavoratore contribuiscano per le percentuali citate.

Avremo in termini assoluti:

Stato Euro 15,00 x  12 mesi x 2,5 milioni di persone =  euro    450.000.000,00

Regioni   euro 7,5 x 12 mesi x 2,5 milioni di persone = euro    225.000.000,00

Province euro 5,0 x 12 mesi x 2,5 milioni di persone = euro    150.000.000,00          

Comuni  euro 2,5 x 12 mesi x 2,5 milioni di persone = euro      75.000.000,00

Totale da enti territoriali……………………………. .  euro    900.000.000,00

 

Contributi:

Parti datoriali 70 x 12 mesi x 2,5 milioni di persone = euro  2.100.000.000,00

Precari 30 x 9 mesi x 2,5 milioni di persone                =  euro     675.000.000,00

TOTALE GENERALE……………………………….euro  3.675.000.000,00

Già con questo importo, che considererei un minimo ottimale, si potrebbe iniziare in quanto le erogazioni non sono tutte contemporanee e quindi la circolarità permetterebbe di operare anche in attesa di raggiungere la cifra totale citata.

Comunque a voler essere coperti da subito, il rimanente può essere reperito da fondi di confisca e da investimenti di privati nel fondo.

Il  progetto sulla flessibilità occupazionale e la continuità reddituale quindi, prevedendo che tutti contribuiscano, in una sorta di nuovo patto solidale al mantenimento della solvibilità creditizia a prescindere dalla continuità occupazionale di breve periodo, dimostrerebbe anche una ipotetica fattibilità.

 

PROGETTO DI LEGGE SULLA FLESSIBILITA’ (Draft for discussion)

(Responsabile del Gruppo di lavoro: Prof.ssa Maria Pia SUSANNA)

 

 

Tale progetto che il Comitato di promozione etica vorrebbe presentare in un tavolo concertato lavorandoci su con, Banca etica, Associazioni sindacali, Enti di microfinanza, Camere di commercio Associazioni di categoria ed altri soggetti disposti a sostenerlo prevede:

Definizione:

 

La definizione che si può dare di questo meccanismo è:

Meccanismo di garanzia sociale autopotenziato, contro la precarietà delle nuove identità di lavoro per promuovere la flessibilità occupazionale senza precarietà reddituale, con lo strumento del microcredito.

In tale definizione va letta la possibilità che il lavoratore che perda il proprio posto di lavoro a causa del termine del progetto, possa continuare ad essere solvibile nei confronti dei fornitori da cui ha acquistato beni e servizi per sé e per la propria famiglia. Ovviamente non si tratta di assistenzialismo, ma di contribuzione oggettiva a forme di garanzia che prevedono perciò anche il pagamento degli interessi maturati per le anticipazioni e le spese. Ovviamente i lavoratori precari, li pagheranno alla ripresa del lavoro, come ritenuta aggiuntiva sullo stipendio. L’incidenza è minima, perché se imputiamo una percentuale omnicomprensiva del 6% sui 3.000 euro erogati, l’importo totale è di euro 180,00 che fatti gravare spalmati sui 9 mesi lavorativi  sono circa 20 euro mensili, aggiuntivi, che se riferiti alla liquidità sopra citata pari a 86 euro vanno ad incidere per  un 23,26%.

Attori:

1)      Tutti gli occupati in forme di lavoro temporaneo (co.co.co);

2)      Banca tesoriera (Banca etica o BCC);

3)      Organizzazioni di microfinanza/microcredito (Microfinanza – Etimos);

4)      Organizzazioni sindacali specifiche

5)      Sgr (Etica Sgr);

6)      Camere di Commercio;

7)      Società di certificazione etica

 

Per ciascuno di essi il Comitato di promozione etica stabilirà implicazioni, compiti, limiti etici e procedure comportamentali, che dovranno essere recepiti per legge, per un armonico sviluppo dei rapporti plurilaterali

 

Sostenitori:

1)      Parti datoriali;

2)      Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni);

3)      Stato;

4)      Privati Investitori;

I sostenitori, saranno individuati con un meccanismo dei “vantaggi acquisiti”, vale a dire calcolando il beneficio che la figura professionale del co.co.co. permette di ottenere a ciascuno di essi.

 

Meccanismo di funzionamento:

Fondo di garanzia della natura del confidi, abbinato a specifici fondi comuni, a cui possono accedere tutti i co.co.co. riconosciuti, per ottenere il necessario sostegno reddituale, durante i periodi di interruzione dell’attività lavorativa, non garantiti da misure sociali o previdenziali.

L’erogazione che deve giungere alla concorrenza dello stipendio o del salario percepito nel precedente periodo di lavoro può essere erogato sotto diverse forme tecniche:

-         mutuo;

-         pagamenti utenze;

-         contributi in forma di stipendi/salari

-         altre forme da definire.

 

Procedura di contribuzione:

ciascun sostenitore contribuisce al fondo di garanzia per una specifica percentuale delle proprie entrate, legata alle sue condizioni ed al tipo di servizio o utilità ottenuta.

-         Fondi dello stato;

-         Fondi di confisca;

-         Enti territoriali secondo il calcolo di utilità riveniente dalla flessibilità sul territorio e in proporzione ai propri co.co.co sul numero di abitanti complessivi;

-         Datori di lavoro in base a due parametri: a) Convenienza economica; b) numerosità di dipendenti di specie;

-         Privati a partecipazione mirata: fondi ad hoc, le cui quote possono essere messe a garanzia di finanziamenti.

 

Procedura di attivazione:

1)      costituzione del confidi unitamente al fondo multicomparto multigoal;

2)      raccolta contributi dello stato e degli enti per il minimo ottimale;

3)      Iscrizione contemporanea di Datori e co.co.co, con definizione di impegni.

 

Procedura di erogazione:

1)      co.co.co. certificato, disoccupato e iscritto al fondo, rivolge la domanda a Microcredito/microfinanza (sportello situato presso la Camera  di commercio locale);

2)      Microcredito/microfinanza svolge l’istruttoria, secondo il contratto sottoscritto dal richiedente;

3)      Terminata l’istruttoria manda la documentazione all’Organismo sindacale territoriale di controllo e certificazione e a Banca Etica (tesoriera);

4)      Organismo sindacale rispedisce parere favorevole a Microcredito/microfinanza e a Banca etica;

5)      Il co.co.co. entro un termine stabilito riceve i pagamenti nella forma tecnica stabilita;

6)      Il ripagamento avviene dopo il primo reinserimento occupazionale del co.co.co. insieme al contributo da versare;

7)      Il credito ottenuto dal lavoratore è rigidamente rapportato alle quote di fondo possedute in base ai versamenti effettuati da lui o da suoi familiari o sostenitori;

8)      La società di certificazione etica supervisiona il rispetto etico degli impegni nei rapporti tra le parti e della corretta gestione dei fondi  e del funzionamento del confidi

 

CONDIZIONE BASE:

Al momento della richiesta del finanziamento, il lavoratore deve essere iscritto in elenchi specifici di lavoro  temporaneo, deve aver rilasciato una dichiarazione di impegno presso la Società di certificazione etica, deve aver ottenuto dal Sindacato l’attestazione della propria figura professionale.

 

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ANTIUSURA

 

Di questo parlerà con maggior competenza tecnica il Colonnello Comandante dello Scico e pertanto l’unica cosa che vorrei sottolineare è l’intento del Comitato di procedere ad una modifica sostanziale della legge 108/96, cosiddetta legge antiusura, degli articoli 14 e 15 per darle una maggiore efficacia.

Infatti se finora la legge ha operato, diciamo al meglio delle sue possibilità, ciò non significa che non evidenzi delle lacune che devono essere colmate proprio per combattere in maniera più incisiva tale piaga.

Infatti la legge che ha introdotto le novità del limite del Tasso di usura e gli artt. 14 e 15: il primo relativo ai fondi messi a disposizione per gli usurati ed il secondo relativo ai fondi per la prevenzione, presenta delle caratteristiche che dopo quasi 10 anni di funzionamento devono essere in qualche modo rivisitati.

Il presupposto da cui il Comitato parte è che il problema dell'usura è un problema innanzitutto di sistema e poi di cultura e di educazione all'uso del denaro e che quindi non si tratta di vedere l’usura soltanto in base al tasso di interesse di riferimento, anche se ciò è e rimane un fattore indicativo, perché a prescindere dalla causa; bensì in base al grado di necessità e di bisogno come era formulato in precedenza nel codice penale art 644 c.c. e cioè «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari…” I dati da considerare a questo punto,  perciò sono quelli che hanno caratterizzato e che caratterizzano il fenomeno dell'usura prima e dopo l'introduzione della 108/96. Infatti come può essere da tutti osservato semplicemente leggendo le pagine dei giornali vien da chiedersi se è cambiato qualcosa dopo l’introduzione della suddetta legge. come è cambiato e perché. La risposta purtroppo, come ascolteremo anche dal relatore che interverrà su questo punto, è negativa: l’usura purtroppo è un fenomeno che, come il suo tessuto organizzativo criminale la mafia, prospera senza possibilità di porre correttivi strutturali che ne riescano a limitare l’impatto sul sistema economico imprenditoriale.

Il presupposto da cui parte il Comitato è che i fondi stanziati per i due articoli 14 e 15 siano insufficienti e che soprattutto vanno corrette le impostazioni su cui si muove l’attuale legge:

a) per comprendere a fondo il meccanismo: denuncia da parte dell’usurato come presupposto per l’attivazione dell’Art. 14 occorre porsi le seguenti domande sul funzionamento della legge. In base all'art. 14 quanti mutui sono stati erogati? c) quanti sono stati ripagati? d) che notizie si hanno degli usurati reintegrati? e) quanti mutui sono stati sospesi o revocati per mancata condanna dell'usuraio? Le risposte anche qui le troviamo facilmente sulle pagine dei giornali almeno dal lato degli effetti.

Pertanto il meccanismo che il Comitato vorrebbe mettere in atto è quello di “non chiudere le porte dopo che i buoi sono fuggiti dalla stalla”bensì intervenire in via preventiva.

Il metodo sarebbe mutuato dalla legge antiriciclaggio: il fondo non deve intervenire dopo la denuncia, bensì prima della stessa e quindi il meccanismo dovrebbe essere: l’usurato si rivolge all’ente antiusura territoriale (sportello antiusura, associazioni, confidi ecc) detti enti ricorrono alla Società di certificazione etica, segnalando la situazione, sia in termini di stato di necessità, sia in termini di stato dell’attività dell’usurato, la Società di certificazione etica, accedendo ai fondi messi a disposizione presso la banca etica, rileva immediatamente l’attività dell’usurato che gliela cede a titolo gratuito e segnala allo scico territoriale la situazione sulla base dei dati certi forniti dall’ente territoriale antiusura. La polizia inizia le indagini sull’usuraio, il quale nel frattempo ha perso potere nei confronti dell’usurato che ha ceduto la propria attività, senza alcun riferimento apparente alla causa. Quando le indagini saranno definite ed il procedimento a carico dell’usuraio potrà iniziare a livello legale, solo allora l’usurato sarà chiamato a testimoniare. Dopo la condanna dell’usuraio ed il recupero delle somme indebitamente estorte l’usurato potrà scegliere di riprendersi l’attività, pagando tutte le spese in base ad un piano di rientro, oppure vendere l’attività sul mercato e con il ricavato pagare le spese sostenute.

In tal modo sdoppiando il processo mantenimento dell’attività/procedimento penale si potranno evitare gli eccessi criminali che siamo usi apprendere con molta costernazione dai mass media.

Per quanto riguarda  il fondo di prevenzione introdotto dall’articolo 15 della legge 108/96 le domande che ci si propongono sono: dei fondi stanziati per l'art. 15 quanti ne sono stati impiegati?

a)quali sono le associazioni o i confidi più attivi? b)esistono corsi di formazione per la prevenzione dell'usura? c) se si, dove si tengono?

Anche qui il meccanismo è quello di prevedere una parte di questi fondi  per una specifica formazione all’uso corretto del denaro facendoli gestire dalla Società di certificazione etica.

Conclusione

La legge andrebbe implementata allo scopo di conseguire due obiettivi importanti:

-         art. 14 revisione e indicazione di trasformazione del meccanismo di erogazione da schema esclusivamente pubblico a schema di stampo privatistico in cui a gestire i fondi sia una vera e propria rete di enti specialistici territoriali che fanno capo ad una vera e propria Società di capitali, inserita nel campo imprenditoriale e che la  banca destinata a fungere da banca tesoriera sia la Banca Etica, unico organo bancario che possa garantire statutariamente l’impegno etico, prima della massimizzazione dei profitti, per la distribuzione dei fondi in maniera organica e disinteressata dal lato economico in quanto non ha obblighi di corrispondere dividendi economici ai propri soci, bensì il rispetto del solo minimo equilibrio economico che salvaguardi la funzionalità  a fronte di dividendi si utilità sociale;

-         art. 15 inserire la formazione nei fondi per la prevenzione dandoli in gestione alla Società di certificazione etica con il contributo sempre della Banca etica in qualità di tesoriere per l’erogazione dei fondi, e delle Università riconosciute dalla Società di certificazione etica negli indirizzi formativi sia a livello di insegnanti che a livello di educatori ai fini dell’individuazione della soglia di rischio che porta all’usura nella gestione del denaro.

 

 

 



[1] Ricordiamo che i rapporti e le relazioni umane finiscono sempre per divenire di contenuto economicoe si posizionano su tre livelli: 1) reciprocità: ti riconosco mio pari; 2) strumentalizzazione: poiché sono più forte e tu hai bisogno di me devi fare ciò che ti dico; 3) esclusione: non mi servi, non esisti, ti escludo.

[2] Dati presi dal libro dei fatti 2005 edizione adn Kronos

 

 

 

 

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