STATUTO DEL COMITATO

  • Art.1
    E’ costituito in Roma un comitato avente la seguente denominazione: “COMITATO DI PROMOZIONE ETICA O.N.L.U.S. verso la Società di Certificazione etica” Con sede in Via della Pigna, 13/a – 00187 ROMA, presso la Sede del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) della Diocesi di Roma.
  • Art.2
    Al Comitato possono aderire, senza distinzione di genere, razza, religione, credo politico, censo, idee, cultura e sesso, tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative al comitato sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita del comitato non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L’ammissione al Comitato viene conferita su richiesta di almeno due membri, approvata dal Consiglio direttivo, tutti i cittadini residenti e non residenti, persone fisiche e persone giuridiche in possesso di piena capacità giuridica appartenenti a qualsiasi Stato dell’Unione Europea ed extra europea. Possono recedere con una comunicazione scritta indirizzata alla segreteria senza pretese o diritto alla restituzione delle quote. Tutti i soci hanno diritto di:
    • partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
    • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
    • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi del Comitato.
  • Art.3
    Il Comitato non ha fini di lucro, assume nella propria denominazione la qualifica di onlus, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che il Comitato potrà adottare. Eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve derivanti dalle attività svolte non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i propri membri, anche in forme indirette ma eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il Comitato, nel divieto di svolgere attività diverse da quelle sotto riportate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nel settore della formazione dell’istruzione e della salvaguardia dei diritti civili svolgendo le seguenti attività primarie:
    - Sostenere, comunicare, promuovere e attuare con ogni mezzo disponibile i principi etici di giustizia sociale sui quali si basano la dignità dell’uomo ed il bene comune e la cui enunciazione sistematica è contenuta nei documenti del Magistero Sociale della Chiesa;
    - svolgere attività di supporto, formazione, consulenza e assistenza a favore di tutte le categorie con svantaggio di qualsiasi genere, al fine di sostenerne decisioni e progetti per il loro reinserimento nel tessuto sociale con opportune verifiche delle singole ricadute etiche riferite ai principi suddetti;
    - svolgere le attività di cui al precedente trattino, anche in collaborazione con enti pubblici per il sostegno, ideazione, redazione, elaborazione, sviluppo e attuazione di modelli di certificazione etica, regolamenti etici di gestione, codici etici, standard etici, normativa etica e relativi prospetti informativi, per la salvaguardia dei diritti di tutte le categorie con svantaggio anche attraverso la loro formazione per la valutazione di rating etici fregiati di un marchio specifico che caratterizzi le suddette organizzazioni come sostegno sia nelle loro relazioni interne che in quelle internazionali;
    - svolgere in tutte le sedi scolastiche universitarie e formative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, opera di educazione, didattica, promozione sociale, formazione e divulgazione in tutti i campi dei temi etici relativi ai principi enunciati, nonché altre attività di utilità sociale a favore di terzi, in condizioni di svantaggio sociale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi;
    - rendere servizi operativi anche di controllo e giudizio etico, alle organizzazioni sopracitate, nonché alle imprese di qualsiasi genere e tipo e a professionisti e studi associati di professionisti, per promuovere attitudini comportamentali alternative e funzionali allo sviluppo integrale della società, del lavoro e del tessuto connettivo dei settore profit e no-profit, nonché della cooperazione domestica ed internazionale, dell’autogestione e dell’associazionismo di base sia economico che politico per la salvaguardia dei diritti di terzi svantaggiati o per qualsiasi motivo emarginati o danneggiati;
    - reperire le risorse necessarie per l’attuazione delle finalità statutarie;
    - chiedere patrocini gratuiti ad enti e istituzioni pubbliche, nazionali, internazionali e sopranazionali;
    - esprimersi in tutte le iniziative che tendono ad evidenziare strategie di sviluppo, da pubblicizzare in termini etici, sia come crescita umana di parità di diritti e di opportunità di coloro che lavorano nelle organizzazioni socio-politico-economiche, sia come crescita umana delle persone che fruiscono dei prodotti e servizi che le organizzazioni producono;
    - promuovere azioni giudiziarie ed intervenire nei giudizi promossi dai terzi, a tutela dell’interesse del Comitato; ad intervenire nei giudizi civili e penali a tutela del Comitato e di terzi, per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal Comitato; infine ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità precedentemente esposte nel presente paragrafo;
    - fornire il proprio specifico know-how, anche in ambito dei progetti comunitari (CEE) a qualsiasi organizzazione comprese quelle rivolte alla salvaguardia dei consumatori e dell’ambiente, che scelga liberamente, di attivarsi per il riconoscimento dei diritti civili ed umani nonché di tutela di persone per qualsiasi ragione poste in condizioni di svantaggio, nel contesto dei principi enunciati, per introdurre la praticabilità di alternative di etica positiva, all’attuale modo di fare economia, affari, impresa, banca, finanza e società, per incentivarne lo sviluppo e segnatamente:
    a) l’attivazione di processi etici, modelli organizzativi e operativi nelle organizzazioni socioeconomiche concernenti la crescita umana, cosciente e responsabile di tutti i portatori di interesse a qualsiasi titolo indicati, sia stakeholder che rischioesposti o semplici consumatori; nonché delle previsioni della legge 231/01, 231/07, 81/09, 190/12 e delle corrispondenti normative Europee e internazionali di riferimento;
    b) l’accesso al lavoro, la creazione di ulteriori opportunità di occupazione, la promozione della vita sociale delle persone disabili, la fruizione di pari opportunità, l’uso di strumenti e servizi da parte di tutti coloro che oggi per cause diverse e a qualsiasi titolo vengono esclusi dal mercato e dalla società;
    c) la salvaguardia e la promozione etica di tutte quelle iniziative volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, in armonia con gli impatti ambientali, la tutela del territorio, geografico ed artistico, la promozione, l’introduzione e uso delle risorse energetiche cosiddette “rinnovabili”, soprattutto in funzione delle categorie con svantaggio sia fisico che psichico e socio-ambientale;
    d) la promozione di comportamenti etici e di iniziative, all’interno di decisioni e progetti, la cui valutazione permette di evidenziarne ricadute importanti per l’attuazione della dignità integrale dell’uomo e del bene comune in termini di finanza etica e di lotta all’usura anche come attività di sportello antiusura a favore di categorie svantaggiate.
    - promuovere le iniziative suesposte offrendo in maniera modulare il proprio sostegno, in termini di valutazione etica delle decisioni, dei servizi, dei prodotti e delle azioni intraprese dalle organizzazioni citate, ampliando progressivamente la propria sfera di azione e di competenza. Ciò verrà effettuato attraverso i quattro elementi importanti per l’etica, personale, pubblica e socio-economica: la competenza professionale, la coscienza dei limiti etici, la trasparenza, ed infine la censura sociale;
    - partecipare in enti ed organizzazioni socio-politico-economiche, senza distinzioni ideologiche, territoriali, organizzative e di settore, che intendano prestare la propria opera o mettere al servizio dei cittadini più svantaggiati le proprie specifiche competenze accettando le condizioni di etica deontologica indicate dal Comitato;
    - farsi promotore presso il Parlamento italiano e la Commissione europea di iniziative regolamentari e di legge per l’attuazione dei fini statutari e per l’adozione di spazi liberi nei mass-media per la comunicazione generalizzata e gratuita di fatti rilevanti sottoposti a valutazione etica o ad inviti di promozione etica in settori specifici.
    - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura monetaria, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dei fini sociali direttamente attinente ai medesimi. Partendo da questo presupposto il Comitato si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato stesso di Comitato, da non intendersi solo come un luogo educativo e di promozione etica, ma come punto di riferimento per professionisti e studiosi di etica socio-politico-economica e centro di stimolo e di aiuto a tutte le organizzazioni interessate, per i problemi inerenti le cause dello svantaggio sociale non rispettose dell’etica.
  • Art.4
    Il Comitato accoglierà proposte di revisione etica da chiunque ne abbia interesse e sia disposto a sostenerne i relativi oneri anche ai sensi dell’art.9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché del Dlgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.
  • Art.5
    Per il conseguimento degli scopi suddetti il Comitato si avvarrà dei seguenti mezzi:
    a) disponibilità della sede e delle attrezzature adeguate secondo il regolamento del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (MLAC);
    b) quote e contributi dei partecipanti al Comitato, delle imprese, delle organizzazioni e amministrazioni pubbliche e private commisurati all’importanza del servizio sociale prestato;
    c) contributi dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni oltre che degli enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari e interessati a contribuire, anche in base alle vigenti norme in materia;
    d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai membri e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Per tutte le attività suddette il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri membri per il perseguimento dei fini istituzionali, ma può inoltre in caso di particolare necessità e ove richiesto dalle esigenze contingenti di competenza professionale ed etica certe ed esclusive, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi, retribuendole, di prestazioni di terzi ricorrendo anche a propri membri.
    g) quote pagate dagli iscritti a qualsiasi titolo;
    h) erogazioni liberali ed elargizioni di partecipanti alle attività o di membri o di terzi (persone fisiche, giuridiche ed enti);
    i) donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili;
    j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    k) altre entrate compatibili con le finalità sociali del Comitato e di promozione sociale. Tutta la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere i), c), d), e) nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge 383 del 7 dicembre 2000.
  • Art.6
    Il Comitato è costituito dai seguenti organi:
    a) L’assemblea generale degli iscritti;
    b) Consiglio direttivo;
    c)Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, direttore del Comitato scientifico, direttore del Gruppo Programmi, direttore del Gruppo Membership;
    d) Collegio dei Probiviri e) Revisori dei Conti
    Tutte le suddette cariche sono a titolo gratuito e per la durata seguiranno quella del consiglio direttivo.

  • Assemblea Generale

  • Art.7
    L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti al Comitato, ai sensi dell’art.2) dello Statuto che hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere la quota di adesione. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. La qualifica di membro del Comitato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da Membro devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il Membro non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine del Comitato. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione al Collegio dei probiviri il cui giudizio è insindacabile. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Membro non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso dell’iscritto non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito del Comitato.
  • Art.8
    I compiti dell’Assemblea in sede ordinaria sono:
    a) approvare la scelta dei programmi;
    b) approvare i criteri di gestione e di regolamento del comitato;
    c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
    d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza ai sensi dell’art.13) dello Statuto eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all’atto costitutivo ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;
    e) deliberare sulla perdita di qualifica di membro effettivo per dimissioni volontarie e decesso e ratificare la decisione del Collegio dei probiviri per l’espulsione;
    f) deliberare inoltre su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’OdG e sottoposto al suo giudizio.
    I compiti dell’Assemblea in sede straordinaria sono:
    a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
    b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
  • Art.9
    L'assemblea dei Membri è l’organo sovrano del Comitato; è composta da tutti gli iscritti per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri effettivi, purché in regola con la quota di adesione.
    L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti 50% più uno dei membri presenti e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 dei membri effettivi, in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.
    Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21 c.c..
  • Art.10
    Ogni membro ha diritto a un voto. L’assenza ingiustificata all’Assemblea ordinaria, comporta la decadenza automatica del suddetto membro. La sua eventuale richiesta di rientro sarà vagliata ad insindacabile giudizio del Collegio dei probiviri e condizionata al pagamento di una nuova quota di iscrizione ed alla delibera del Consiglio Direttivo che verrà ratificato in occasione della prima Assemblea utile.
  • Art.11
    L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente. Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare che unitamente ai rendiconti, allegati, sarà debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei membri del Comitato e sono pubblicizzati per 30 giorni dopo l’approvazione, presso la Sede Sociale del Comitato.
  • Art.12
    I membri del Comitato sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche tramite e-mail o sms, e mediante affissione nell'Albo della sede dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. In occasione di assemblea straordinaria, la convocazione tramite strumenti elettronici dovrà contenere con precisione la formulazione di tutte le variazioni proposte.

  • Amministrazione

  • Art.13
    Il Consiglio Direttivo è costituito nel modo seguente:
    a) per il periodo iniziale e fintanto che siano nominati i Consiglieri di cui al seguente "Capo b)" il Consiglio Direttivo sarà costituito da 21 Consiglieri, facenti parte del Comitato, per la 1^ volta nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea;
    b) successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da 11 Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea;
  • Art. 14
    Compiti del Consiglio direttivo sono:
    a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;
    b) elezione del Segretario e Tesoriere che possono essere nominati tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
    c) Nomina e revoca, su proposta del Presidente, del Direttore del Comitato Scientifico e dei suoi membri;;
    d) nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Gruppo programmi e dei responsabili degli stessi;
    e) nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Gruppo Membership;
    f) nomina e revoca, su proposta del Presidente, del Direttore del Centro Studi e Ricerche;
    g) approvazione degli studi e formulazione dei programmi elaborati dal Gruppo programmi;
    h) scelta e revoca dei membri del Comitato scientifico e composizione dello stesso;
    i) gestione dei rapporti con gli enti socio-politico-economici per finalità sociali e statutarie;
    j) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
    k) ogni altro compito di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento del Comitato.
  • Art.15
    Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza, anche per delega, della metà più uno dei Consiglieri in carica.
    Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
  • Art.16
    Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:
    a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza al comitato o per tre assenze consecutive) con ratifica successiva in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
    b) dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione;
    c) cessazione del mandato per i rappresentanti delle organizzazioni politico-socio-economiche
  • Art. 17
    Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.
    Il Presidente:
    a) ha la rappresentanza legale del Comitato;
    b) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale;
    c) ha la direzione amministrativa del Comitato e delle attività di promozione etica;
    d) stipula i contratti e le convenzioni del Comitato;
    e) rappresenta il Comitato in giudizio;
    f) sovrintende tutti gli Uffici del Comitato;
    g) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio, da convocarsi entro 30 giorni;
    Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.
  • Art.18
    Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.
    Spetta al Segretario:
    a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo e tenere i libri associativi ;
    b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
    Spetta al Tesoriere:
    a) tenere la contabilità;
    b) emettere mandati di pagamento;
    c) tenere la cassa.
    I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

  • Patrimonio ed esercizio finanziario

  • Art. 19
    Il patrimonio del Comitato è costituito da:
    • beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato;
    • quote di adesione e contributi, straordinari e volontari degli associati;
    • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
    • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dal Comitato per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
    Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
    Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
  • Art.20
    Il Comitato terrà:
    a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario, custodito nella sede sociale;
    b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, custodito nella sede sociale;
    c) libro Giornale a cura del Tesoriere, custodito presso il proprio domicilio;
    d) libro del pagamento quote dei membri, custodito nella sede sociale;
    e) libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Tesoriere, custoditi nella sede sociale;
    f) la documentazione sul trattamento dei dati identificativi, personali e sensibili a cura del responsabile, custodita nella sede sociale.

  • Probiviri

  • Art.21
    Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e il Comitato od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.
    I probiviri, che non potranno far parte del Consiglio direttivo, né del collegio dei revisori dei conti, dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bona et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. La loro partecipazione alle adunanze del consiglio è discrezionale.

  • Scioglimento

  • Art.22
    Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c. la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Revisori dei conti

  • Art.23
    La gestione del Comitato è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
    I revisori che non potranno far parte del consiglio direttivo, né del collegio dei Probiviri, dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio è discrezionale mentre è obbligatoria a quelle dell’Assemblea ordinaria e straordinaria.

  • Disposizione generale

  • Art. 24
    Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
    LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO DA TUTTI I PRESENTI